XIV LEGISLATURA
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI N' 2224
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
TABACCI, FILIPPO MANCUSO, VOLONTE´
Nuove norme in materia di Autorita` di garanzia,
regolazione e vigilanza
Presentata il 24 gennaio 2002
ONOREVOLI COLLEGHI ! - Il processo con cui negli ultimi decenni sono state introdotte nel nostro Paese le Autorita` di garanzia e regolazione, a partire dall'istituzione della Commissione nazionale per le societa` e la borsa (CONSOB) nel 1974 e in maniera piu` accelerata nel corso degli anni '90, riflette i mutamenti dell'economia e della societa` italiana nello stesso periodo.
L'integrazione economica e poi sociale nel piu` ampio contesto europeo si e` accompagnata ad una revisione dei tradizionali paradigmi di intervento pubblico nell'economia e nella societa`. La piu` ampia salvaguardia delle quattro liberta` economiche fondamentali (di commercio e prestazione di servizi, di stabilimento, di movimento delle persone, di circolazione dei
capitali) alla base dei trattati comunitari, attuata prima con l'Atto unico e quindi con il Trattato di Maastricht, ha posto in questione in tutti i Paesi, ma soprattutto nel nostro, la relazione tra intervento pubblico e liberta` economiche individuali.
La caduta del Muro di Berlino ha mutato, nel nostro Paese, piu` ancora che in altri, le relazioni tra politica, istituzioni, mercato e societa` civile.
Da un lato si riaffermava l'esigenza della tutela e della garanzia di alcuni valori e diritti economici individuali - la liberta` d'impresa; la tutela del risparmio e del suo investimento - e ci si poneva quindi il problema di quale fosse l'assetto istituzionale piu` adatto ad assicurarli. La stessa questione si poneva per valori e diritti non economici quali il pluralismo
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informativo e il diritto alla riservatezza, riconosciuti di portata costituzionale.
D'altra parte, la riconsiderazione delle modalita` di intervento pubblico nell'economia conduceva a ritenere appropriati processi di apertura al mercato in nume-rosi settori in precedenza caratterizzati dal monopolio di un'impresa pubblica. Si trattava di definire regole e modalita` di interazione tra le imprese che consentissero la transizione dei mercati verso la concorrenza.
Infine, l'eliminazione dei vincoli nazionali all'investimento del risparmio poneva la questione di come strutturare la vigilanza nel settore finanziario, in modo da non ostacolarne il funzionamento e l'evoluzione concorrenziale, nel contempo tutelando efficacemente il risparmio.
L'istituzione delle autorita` indipendenti ha rappresentato una risposta in termini istituzionali ai tre tipi di esigenza. In primo luogo, in relazione all'esigenza di garantire alcuni diritti e valori fondamentali, le autorita` indipendenti dal potere politico rappresentavano una modalita` alternativa all'autorita` giudiziaria quale strumento rapido e specialistico di risoluzione delle controversie. In secondo luogo, si riteneva che un orientamento piu` efficace ed efficiente della regolamentazione si potesse ottenere affidando questo compito all'Autorita` indipendente. Infine, l'esigenza di una vigilanza piu` attenta alle caratteristiche del mercato induceva ad attribuire la responsabilita` di vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione ad autorita` la cui unica finalita` fosse la tutela di quel valore.
La caratteristica comune di quelle che vengono genericamente denominate " Autorita` indipendenti " e` la non dipendenza funzionale dal Governo, talche´ i loro atti di natura individuale o generale sono soggetti soltanto al sindacato della magistratura. La ratio di tale indipendenza e` che i valori e i diritti tutelati - la liberta` d'iniziativa, il risparmio, il diritto alla riservatezza, l'efficiente funzionamento del mercato dei pubblici servizi - non devono essere soggetti a quella mediazione tra interessi che e` tipica dell'attivita` politica e
dell'amministrazione che da questa di-pende, al di la` della garanzia dell'imparzialita` dell'amministrazione nell'applicazione delle leggi nei confronti dei soggetti amministrati, pur prevista dall'articolo 97 della Costituzione. Da questo punto di vista l'istituzione di Autorita` indipendenti dall'esecutivo rappresenta la ovvia conseguenza del passaggio da una cultura politico-istituzionale basata sull'intervento discrezionale ad una basata su regole, autogenerate dal mercato, o fissate nella legge.
Tuttavia, va riconosciuto che il pro-cesso attraverso cui i nuovi organismi sono stati istituiti non ha avuto caratteristiche di organicita` ne´, sempre, di coerenza. Il problema era emerso gia` nella scorsa legislatura, quando la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati decideva di svolgere un'indagine conoscitiva sulle Autorita` indipendenti. Questa giungeva alla conclusione che si era verificata una " proliferazione " di questi organismi e che non sempre modalita` organizzative, poteri e funzioni apparivano tra loro congruenti.
La necessita` di una riconsiderazione complessiva del sistema delle Autorita` in-dipendenti era ribadita gia` nelle conclusioni di quella indagine, e non e` quindi da stupirsi se il tema sia stato e sia ora riproposto con caratteri di urgenza. Se le Autorita` rappresentano istituzioni utili ad un funzionamento del sistema economico e sociale piu` rispettoso dei diritti individuali, una sorta di giurisdizionalizzazione dell'azione amministrativa, e quindi un suo assoggettamento a canoni piu` rigorosi di tutela dei diritti, occorre pero` che siano precisamente definite le loro funzioni, siano ben chiari i limiti dei loro poteri, sia garantito che la loro organizzazione sia funzionale all'esercizio dei compiti loro attribuiti, e che esse operino con modalita` trasparenti e proporzionalmente poco onerose per i soggetti nei confronti dei quali si esplica la loro azione.
Il punto di partenza della presente proposta di legge e` rappresentato appunto dalla corrispondenza tra le funzioni che ciascuno di questi organismi e` chiamato a
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svolgere e le modalita` organizzative, incluse quelle di nomina. Non si ritiene cioe` che questi organismi possano essere tra di loro omologati solo per il fatto che la legge istitutiva ha stabilito che essi siano indi-pendenti dall'esecutivo nello svolgimento delle loro funzioni e nelle loro modalita` organizzative. Si e` invece ritenuto che l'indipendenza sia finalizzata al persegui-mento di certe funzioni; e che in relazione ad esse il grado di indipendenza possa articolarsi diversamente.
In particolare, si distingue tra Autorita` che svolgono funzioni di garanzia, Autorita` alle quali sono demandati compiti di regolazione, e Autorita` di vigilanza e controllo.
Per motivi analoghi a quelli che richiedono l'indipendenza dei giudici, anche l'esercizio delle funzioni di garanzia richiede la completa assenza di interferenze esterne. Pertanto, il requisito dell'indipendenza dagli indirizzi politici e quindi, a maggior ragione, dal Governo, e` ovvio per le Autorita` di garanzia.
Naturalmente cio` implica anche che tali attivita` richiedono adeguate garanzie procedurali di trasparenza, partecipazione e contraddittorio, ed e` essenziale un pieno ed efficace sindacato giurisdizionale sulle decisioni delle Autorita`.
Per quanto riguarda le attivita` di regolazione e di vigilanza, la tutela di valori quali l'efficienza e la concorrenzialita` del mercato e la tutela del risparmio richiede che l'istituzione di regolazione o vigilanza sia " neutrale ", dove la " neutralita` " deve essere intesa come indifferenza rispetto agli altri interessi diversi da quelli che all'istituzione sono attinenti. E` questa esigenza che rende preferibile il ricorso alle Autorita` indipendenti rispetto all'attribuzione del compito ad organismi inseriti nella pubblica amministrazione ministeriale, in quanto garantisce un'applicazione tecnica e trasparente di criteri predeterminati dalla legge al fine della tutela dei valori in causa.
Tuttavia, una qualificazione e` necessaria per le Autorita` di regolazione. E` chiaro che poiche´ la loro attivita` si svolge in settori in trasformazione dal monopolio
pubblico alla concorrenza, essa avviene in un contesto in cui l'intervento pubblico non e` assente: Parlamento e Governo intervengono per governare e indirizzare i processi di privatizzazione e di liberalizzazione. In alcuni settori, quale quello energetico, il Governo interviene al fine di orientare il mercato verso interessi nazionali, quali il risparmio energetico, la tutela ambientale o la diversificazione delle fonti. Occorre allora che l'intervento dell'Autorita` tenga conto degli indirizzi politici, sia pure di natura generale, espressi dal Governo oltre che, naturalmente, dal Parla-mento. Vi e` quindi l'esigenza di individuare meccanismi di raccordo, certo rispettosi dell'autonomia decisionale delle Autorita`.
La distinzione delle funzioni attribuite alle Autorita` consente di articolare quindi l'astratto concetto di indipendenza in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuna, affrontando in particolare al-cune delle questioni sollevate anche nella citata indagine conoscitiva: modalita` di nomina, garanzie fondamentali, organizzazione.
Per quanto riguarda le modalita` di nomina, per le Autorita` di garanzia pare essenziale che l'indipendenza si sostanzi in criteri che le sottraggano ad ogni influenza governativa, e che quindi abbiano a riferimento il Parlamento. Peraltro l'esperienza recente mostra che nomine da parte dell'Assemblea possono dare luogo a fenomeni di spartizione partitica: preferibile sembra quindi una formula basata sul ruolo di garanti delle istituzioni attribuita ai Presidenti delle Camere. Per le Autorita` di regolazione e vigilanza le modalita` di nomina potranno piu` giustamente essere assegnate al Governo, oltre che per le caratteristiche di competenza che devono naturalmente caratterizzare i componenti dell'Autorita`, per la responsabilita` che il Governo comunque mantiene per l'efficacia complessiva di queste funzioni, fatto comunque salvo un pregnante controllo sui requisiti da parte degli organi parlamentari.
Per quanto riguarda le garanzie procedimentali, l'attivita` di questi organismi
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tocca diritti e valori fondamentali, ed e` quindi cruciale che particolare attenzione sia prestata alla separazione tra attivita` istruttoria ed attivita` decisoria, mentre la tutela giurisdizionale deve essere piena. Diverso discorso puo` porsi per gli atti di natura generale, che hanno carattere di normazione secondaria, e per i quali puo` prevedersi un parere preventivo del Consiglio di Stato, e un iter accelerato di ricorso.
Per quel che riguarda le modalita` organizzative, occorre in ogni caso distinguere tra attivita` di indirizzo e controllo, affidata agli organi di vertice, e attivita` di gestione, affidata agli uffici e ai loro dirigenti. E in questo quadro sembra particolarmente auspicabile, a rimarcare questa articolazione, che al vertice della struttura amministrativa vi sia un segretario generale che del funzionamento degli uffici risponda all'Autorita` stessa.
L'applicazione di questi criteri al sistema delle Autorita` come attualmente configurato rivela peraltro delle incongruenze, molte delle quali gia` notate dalla relazione conclusiva della citata indagine conoscitiva della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Solo alcune Autorita` svolgono una ben identificata funzione, sia essa di garanzia o di regolazione e/o di vigilanza e controllo. Altre (CONSOB, Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni e Banca d'Italia) assommano in se´ piu` funzioni: la CONSOB controlla, attraverso la sua atti-vita` regolamentare, la trasparenza del mercato borsistico, ma e` anche Autorita` di vigilanza per alcuni operatori finanziari; l'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni svolge attivita` di garante del pluralismo informativo, ma anche di regolazione tecnico-economica del settore delle comunicazioni; e infine la Banca d'Italia assomma le funzioni di rappresentante italiano del sistema della Banca centrale europea, di garante della concorrenza, di vigilanza del settore bancario.
All'apparente incongruenza dell'attribuzione di funzioni corrispondono difformita` nelle modalita` di nomina, in quelle organizzative, in quelle procedimentali e
nei poteri, nonche´ infine nelle stesse retribuzioni di componenti e dipendenti, pure chiamati a svolgere spesso funzioni tra di loro sostanzialmente analoghe.
Vi sono poi due organismi denominati " Autorita` ", le cui funzioni appaiono in realta` di controllo, o addirittura di indi-rizzo, di attivita` tipiche della pubblica amministrazione, quali gli appalti o l'assetto informatico della pubblica amministrazione. E` dubbio che l'efficienza di questi controlli e di questi indirizzi sia potenziata dal fatto che centri di controllo si trovino al di fuori della pubblica amministrazione stessa.
Al momento di riconsiderare funzioni e organizzazione dell'Autorita`, si ritiene per-tanto opportuno provvedere a risolvere alcune di queste situazioni.
Nel mettere mano, peraltro, ad un riordino, si e` ritenuto opportuno effettuare una riconsiderazione complessiva dell'operato delle Autorita` e, in relazione ad istituti di questo tipo presenti in altri ordinamenti, delle tendenze in atto a li-vello internazionale.
In particolare, a decorrere dall'inizio degli anni '70 i processi di integrazione e sviluppo dei mercati finanziari hanno accentuato la sostituibilita` tra i diversi strumenti, esteso il campo di attivita` degli intermediari bancari e finanziari, e reso i prodotti finanziari sostituibili con almeno una parte dei prodotti offerti al pubblico dalle imprese assicurative. Cio` ha posto il problema di strutturare le istituzioni di vigilanza in modo da non ostacolare lo sviluppo del sistema finanziario, e d'altra parte di tener conto della posizione degli intermediari su tutti i mercati interessati. In diversi ordinamenti, inoltre, cio` ha indotto a ritenere che la vigilanza sugli intermediari possa essere piu` efficace, qualora non tratti separatamente le imprese dei singoli comparti, ma esamini complessivamente il loro intervento sui diversi mercati finanziari ed assicurativi. Cio` risponde sia ad esigenze di vigilanza, che di efficiente funzionamento del mercato. Infatti, fa in modo che la vigilanza, pur tenendo conto della peculiarita` dei diversi strumenti e delle esigenze dei di-
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versi operatori, si esplichi in maniera uniforme, cos` evitando differenziazioni tra operatori in attivita` sostanzialmente sostituibili.
E` sulla base di queste considerazioni che in Gran Bretagna e` stata creata la Financial Service Authority, che ha assunto le funzioni di vigilanza nei settori banca-rio, assicurativo e degli intermediari finanziari prima svolte dalla Banca d'Inghilterra e dalle altre istituzioni di vigilanza settoriale. Il Governo della Repubblica federale tedesca ha recentemente annunciato l'intenzione di istituire un analogo organismo. Nella stessa direzione si muovono progetti allo studio in altri Paesi europei.
Questi progetti indicano sia l'opportunita`, ai fini di una piu` efficiente vigilanza, di un accorpamento di funzioni attribuite ad istituzioni finora disperse, sia l'opportunita` di distinguere funzionalmente tra l'istituzione volta a garantire la stabilita` dei prezzi - la Banca Centrale - e istituzioni che supervedano invece la stabilita` nel sistema finanziario. Intervento tanto piu` appropriato, quanto piu` la responsabilita` della stabilita` monetaria e` portata ad un livello sovranazionale, come avviene nel sistema della Banca centrale europea.
Nella proposta di legge all'esame e` quindi previsto che le funzioni di vigilanza nei confronti di banche, assicurazioni, fondi pensione e promotori finanziari, attualmente suddivise tra diversi organismi, siano concentrate in un'unica Autorita` di vigilanza sugli intermediari finanziari, re-stando attribuite le competenze di politica monetaria alla Banca d'Italia.
In secondo luogo, si e` ritenuto di risolvere l'incongruenza in precedenza rilevata, secondo la quale nel settore delle comunicazioni una stessa Autorita` svolge sia funzioni di regolazione dei settori delle telecomunicazioni e delle comunicazioni, in analogia a quanto previsto in altri ordinamenti, e a quanto suggerito dalla convergenza tecnologica tra i due settori; sia attivita` di garanzia degli assetti proprietari e in relazione agli effetti sul pluralismo informativo, oltre che di controllo sul contenuto dei programmi. Si e`
pertanto proceduto ad attribuire le diverse funzioni a distinte Autorita`.
In terzo luogo, l'esperienza dei processi di liberalizzazione nei settori di pubblica utilita`, in precedenza gestiti in condizioni di monopolio legale, mostra che esistono notevoli complementarieta` tecnologiche e di mercato tra settori accomunati dall'essere caratterizzati da un'infrastruttura a rete, la cui gestione rappresenta il principale ostacolo all'assetto concorrenziale del mercato, come e` testimoniato, d'altronde, dal recente sviluppo di imprese multiutility. Se la regolamentazione deve naturalmente tenere conto delle diverse caratteristiche dei settori interessati, non vi e` tuttavia dubbio che esistono anche note-voli complementarieta` nel funzionamento di organi di regolamentazione preposti a supervedere servizi a rete che presentano problematiche spesso simili. La regolamentazione dell'uso delle reti, al fine di promuoverne l'utilizzazione concorrenziale, deve allora tenere conto delle diverse alternative possibili.
Tutto cio` suggerisce di riconsiderare l'assetto della regolamentazione nel nostro Paese, attualmente strutturata su due organismi, l'Autorita` per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni. Non vi e` dubbio che l'attivita` di queste istituzioni abbia consentito un efficace governo dei processi di liberalizzazione nei relativi settori. Tuttavia, alla luce dell'esperienza di questi anni, puo` essere riconsiderata la decisione di istituire Autorita` di regolamentazione se-parate, anche sulla base dell'esempio di altri Paesi, in cui si assiste a processi di riaccorpamento di Autorita` di regolazione. Pertanto, si e` ritenuto di accorpare le funzioni di regolazione economica per il settore energetico e per quello delle comunicazioni in un'unica Autorita`, a cui sono anche attribuite la competenze statali relativamente al settore delle acque. Al fine di agevolare lo svolgimento della sua attivita`, si e` inoltre previsto che l'attivita` dell'Autorita` possa essere articolata in commissioni, dedicate ai singoli settori.
Si e` ritenuto che l'evoluzione determinatasi in questi anni nella normativa e
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nella struttura del sistema bancario, e il suo orientamento ai criteri del mercato, non giustifichino un assetto separato della tutela della concorrenza per questo settore. Pertanto, la competenza della tutela della concorrenza anche nel settore bancario e` ricondotta all'Autorita` garante della concorrenza e del mercato.
La riconsiderazione di attribuzioni e modalita` operative delle Autorita` fornisce anche l'opportunita` di esaminare in quali casi le finalita` loro attribuite non siano in realta` tali da richiedere la sussistenza di quelle caratteristiche di indipendenza dal potere politico e dall'amministrazione che e` invece necessaria per gli organismi di garanzia, di regolamentazione e di vigilanza.
Nonostante la loro denominazione e le modalita` di nomina e organizzative, in-fatti, le funzioni attribuite all'Autorita` per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) e all'Autorita` per la vigilanza dei lavori pubblici, non appaiono ricadere nella tassonomia delle funzioni per le quali appare utile o necessaria l'indipendenza dall'esecutivo. Esse non sono infatti indirizzate a garantire diritti individuali o a regolare comportamenti privati, o infine a vigilare su comportamenti di particolari soggetti; hanno invece il compito di indi-rizzare e controllare comportamenti della pubblica amministrazione.
L'AIPA ha funzione di indirizzo e controllo nel settore dell'informatizzazione della pubblica amministrazione. Si tratta di un ruolo certamente di grande rilevanza e spessore tecnico. Si tratta pero` anche di una funzione tipicamente amministrativa, che per giunta richiede una continua interazione e diretta interlocuzione con i vari uffici della pubblica amministrazione, e in primo luogo con il Ministro per la funzione pubblica. Alle esigenze di autonomia organizzativa e funzionale l'istituzione potra` opportunamente fare fronte attraverso la sua trasformazione in Agenzia.
L'Autorita` per la vigilanza dei lavori pubblici svolge anch'essa funzioni di controlli circa le caratteristiche degli appalti delle pubbliche amministrazioni, svolgendo a tale fine funzioni di controllo e di
indirizzo circa le caratteristiche dei bandi e le modalita` di espletamento delle procedure. E` chiaro che anche questa funzione riguarda direttamente l'attivita` amministrativa e quindi puo` essere piu` efficientemente svolta in una situazione organizzativa che consenta una piu` diretta interazione con gli enti appaltanti. Per-tanto questa attivita` pare piu` appropriatamente attribuibile a un'Agenzia facente capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sulla base delle precedenti considerazioni, la presente proposta di legge, all'articolo 1, procede in primo luogo al riconoscimento delle funzioni di garanzia, di regolazione e di vigilanza attribuite alle Autorita` e del fatto che esse perseguono tali obiettivi in condizioni di indipendenza dal Governo e di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale. Procede quindi ad identificare le diverse tipologie di Autorita` al fine di consentire un omogeneo trattamento dei diversi organismi in relazione alle funzioni svolte.
All'articolo 2 sono definite le Autorita` di garanzia: si tratta della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sul diritto di sciopero; l'Autorita` garante della concorrenza e del mercato; il Garante per la protezione dei dati personali. Alla luce del carattere " ibrido " dell'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con la legge n. 249 del 1997, la proposta di legge propone di attribuire le funzioni di garanzia attualmente esercitate dalla sud-detta Autorita` ad una costituenda Autorita` per le garanzie nell'informazione, a cui sono trasferite le competenze gia` attribuite all'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni in relazione alla tutela del pluralismo informativo.
All'articolo 3 e` istituita l'Autorita` di regolazione dei servizi pubblici a rete, cui sono trasferiti i servizi gia` attribuiti all'Autorita` per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione alle sue competenze regolatorie. All'Autorita` per la regolazione dei servizi pubblici a rete sono trasferite le funzioni statali di regolazione e controllo
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sui servizi idrici. Al fine di consentire l'ordinato trasferimento e accorpamento delle competenze, nonche´ modalita` omogenee di organizzazione e svolgimento dell'attivita`, l'articolo 3 prevede altresì una delega al Governo perché emani entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita`.
L'articolo 4 riguarda le Autorita` di vigilanza e di controllo sugli intermediari finanziari e del mercato di borsa. Si tratta della CONSOB e della neo-istituita Autorita` di vigilanza sugli intermediari finanziari. A quest'ultima sono trasferite le competenze in materia di vigilanza degli intermediari gia` attribuite alla Banca d'Italia, relativamente alle istituzioni bancarie; all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) per quel che riguarda le imprese assicurative; alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per quel che riguarda i fondi pensione; alla CONSOB per quel che riguarda i promotori finanziari. Al fine di garantire un ordinato trasferimento delle funzioni, e delle competenze necessarie per esercitarle, nonche´ l'appropriata struttura organizzativa, il Governo e` delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo relativo all'organizzazione ed al funzionamento della nuova Autorita` di vigilanza.
L'articolo 5 prevede che le Autorita` siano organi collegiali. Le Autorita` di garanzia sono composte dal presidente e da quattro membri, di nomina parlamentare. Le funzioni di queste Autorita` richiedono infatti che la procedura di nomina in nessun modo possa anche solo essere ritenuta inquinata da considerazioni partitiche o partitocratiche. Cio` ha condotto a confermare la procedura di nomina attualmente seguita per l'Autorita` garante della concorrenza e del mercato, i cui membri sono nominati d'intesa dai Presi-denti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente e i componenti dell'Autorita` di regolazione dei servizi pubblici a rete, della CONSOB
e dell'Autorita` di vigilanza sugli intermediari finanziari sono invece di nomina governativa, anche in relazione alle specifiche competenze tecniche che essi devono rivestire: essi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa de-liberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri direttamente interessati all'attivita` degli organismi e quindi, rispettivamente, del Ministro delle attivita` produttive, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, e del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari e devono essere approvate con una maggioranza di due terzi. Il mandato per il presidente e i componenti di tutte le Autorita` e` fissato in cinque anni dalla nomina. Con il tempo, cio` dovrebbe con-sentire una relativa stabilita` dei collegi ed evitare quindi il loro improvviso cambia-mento, con esiti di discontinuità` non utili ai mercati o ai soggetti che a loro rispondono. E` stata altresì prevista una disciplina transitoria che, attraverso il ricorso alle competenze degli attuali componenti dell'Autorita` per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, consenta un piu` agevole avvio del funzionamento della nuova Autorita` di regolazione dei servizi pubblici a rete e dell'Autorita` per le garanzie nell'informazione.
L'articolo 6 prevede che durante lo svolgimento del loro mandato i componenti dell'Autorita` non possano esercitare attivita` professionali o di consulenza ovvero impieghi pubblici. Contiene altresì una previsione di incompatibilita` per l'anno successivo alla cessazione dell'incarico. Tale previsione e` sembrata opportuna al fine di consentire un lasso di tempo di " decantazione " tra l'attivita` svolta presso le Autorita` e quella successiva. Tuttavia, non si e` ritenuto appropriato estendere oltremodo tale termine, nella considerazione che cio` avrebbe potuto ridurre in maniera inopportuna l'ambito dei soggetti interessati a ricoprire la posizione dei componenti, di fatto confi-
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nandolo solo a professori universitari, magistrati e dipendenti pubblici.
L'articolo 7 prevede che l'Autorita` abbia un'autonomia organizzativa contabile ed amministrativa. Esso delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante le disposizioni fonda-mentali comuni alle Autorita`, in materia di organizzazione, contabilita` e tratta-mento giuridico ed economico del per-sonale. In particolare, il decreto legislativo dovra` prevedere che l'organizzazione interna dell'Autorita` si ispiri al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite al collegio, e funzioni di gestione attribuite agli uffici; e assicuri altres` che nell'esercizio delle funzioni di controllo e sanzionatorie vi sia separazione tra l'attivita` degli uffici e l'attivita` decisoria del collegio. Per tutte le Autorita` e` previsto che al funziona-mento dei servizi e degli uffici sovraintenda un segretario generale nominato dall'Autorita` su proposta del presidente. Il segretario generale resta in carica per sette anni, cos` da assicurare continuita` all'amministrazione anche di fronte a cambiamenti del collegio. Al finanzia-mento dell'Autorita` provvede un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ogni Autorita` puo` avvalersi di un organico fissato nel decreto legislativo. Al fine di favorire l'arricchimento e l'integrazione delle professionalita` delle diverse Autorita` sono previste opportune forme di mobilita` del personale tra le diverse Autorita`.
L'articolo 8 definisce le modalita` secondo le quali le Autorita` adottano gli atti regolamentari previsti dalle leggi istitutive. Essi sono adottati previo parere tecnico-giuridico del Consiglio di Stato e ad essi deve essere data opportuna pubblicita`, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino dell'Autorita`, nonche´ per via informatica.
L'articolo 9 prevede che l'emanazione di atti regolamentari generali avvenga previo procedimento di consultazione di organismi che siano espressione degli ope-
ratori di settore, dei destinatari delle norme, nonche´ dei soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi, e che debba obbedire a precise modalita` procedimentali.
L'articolo 10 prevede che ai procedi-menti volti all'emanazione di atti individuali si applichino i princìpi di trasparenza e di tutela del contraddittorio tipici della normativa sui procedimenti amministrativi. L'organizzazione dei procedimenti dovra` conformarsi al principio della separazione tra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti. In relazione ai procedimenti istruttori a carattere individuale le Autorita` avranno anche il potere di compiere ispezioni.
L'articolo 11 prevede che le Autorita` possano irrogare sanzioni amministrative, quando previste dalla legge istitutiva, e ne determina le modalita` di irrogazione.
L'articolo 12 prevede una delega al Governo affinche´ adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, norme volte ad assicurare una rapida ed efficiente definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie di competenza delle Autorita`. In particolare si prevede, in relazione alle controversie tra privati riguardanti l'applicazione delle disposizioni che riguardano i settori di competenza di ciascuna Autorita`, l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione. Si prevede inoltre che il ricorso giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti delle Autorita` di garanzia avvenga sempre attraverso i due gradi di giurisdizione, mentre nei confronti delle Autorita` di regolazione e di vigilanza e` previsto un unico grado di giurisdizione nel caso di provvedimenti che abbiano natura generale, per i quali sia stato richiesto il parere tecnico-giuridico del Consiglio di Stato.
L'articolo 13 prevede che le Autorita` presentino una relazione sull'attivita` svolta entro il 30 aprile di ogni anno e che possano collaborare con le Autorita` competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea.
L'articolo 14 prevede una procedura attraverso la quale il Governo possa definire gli indirizzi generali nei settori di
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competenza dell'Autorita` di regolazione, che vengono definiti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, mentre la medesima Autorita` riferisce circa le modalita` con le quali ha tenuto conto di tali indirizzi in occasione della relazione annuale.
Infine, l'articolo 15 prevede la soppressione dell'Autorita` per l'energia elettrica ed il gas e dell'ISVAP. Prevede inoltre che le attivita` svolte dall'AIPA e dall'Autorita` per la vigilanza sui lavori
pubblici siano trasferite a due Agenzie, che assumono le relative competenze, sottoposte alle funzioni di indirizzo e vigilanza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, allo scopo di consentire l'esercizio delle competenze in materia di concorrenza in tutti i settori da parte dell'Autorita` garante della concorrenza e del mercato, e` abrogato l'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e successive modificazioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
(Princìpi generali).
1. La presente legge stabilisce princìpi e norme generali in ordine all'organizzazione e alle funzioni delle Autorita` preposte a compiti di garanzia e tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, di regolazione e di controllo del mercato, ovvero di vigilanza e di controllo sugli intermediari finanziari e sul mercato di borsa, di seguito denominate " Autorita` ".
2. Le Autorita` sono organi costituiti e disciplinati dalla legge. Le Autorita` sono dotate di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale e perseguono le finalita` stabilite dalla legge istitutiva con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Restano ferme, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le discipline di settore relative a ciascuna delle Autorita` gia` istituite alla data di entrata in vigore della medesima legge. Resta altres` ferma la disciplina vigente per la Banca d'Italia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.
ART. 2.
(Autorita` di garanzia e tutela di diritti
costituzionalmente riconosciuti).
1. Ai fini della presente legge, sono Autorita` di garanzia e tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, di seguito denominate " Autorita` di garanzia ":
a) la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero, istituita dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;
b) l'Autorita` garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10
a)
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ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni;
c) il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
d) l'Autorita` per le garanzie nell'informazione, che svolge le funzioni gia` attribuite all'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.
ART. 3.
(Autorita` di regolazione
dei servizi pubblici a rete).
1. E` istituita l'Autorita` di regolazione dei servizi pubblici a rete, di seguito denominata " Autorita` di regolazione ", cui sono trasferite le competenze gia` attribuite:
a) all'Autorita` per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni;
b) all'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, relativamente alle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) e lettera c), numeri 1), 3), 4), 11) e 14), della medesima legge n. 249 del 1997.
2. All'Autorita` di regolazione sono altres` trasferite le funzioni statali di regolamentazione e di controllo sui servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, attualmente attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Governo e` delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita` di regolazione. Con il medesimo decreto e` altres` disciplinato il trasferimento alla predetta
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Autorita` delle risorse strumentali, finanziarie e di personale dell'Autorita` per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni e, relativamente alle funzioni di cui al comma 2, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attualmente spettanti all'Autorita` per l'energia elettrica e il gas, all'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) e lettera c), numeri 1), 3), 4), 11) e 14), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle funzioni statali di regolamentazione e di controllo sui servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni;
b) prevedere la istituzione, nell'ambito dell'Autorita` di regolazione, di due commissioni alle quali e` devoluto l'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), con riferimento, rispettivamente, alle competenze in materia di energia elettrica, gas ed acqua ed a quelle in materia di comunicazioni;
c) individuare le risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente necessarie all'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni per lo svolgimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) e lettera c), numeri 1), 3), 4), 11) e 14), della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevedendo il loro trasferimento all'Autorita` di regolazione;
d) individuare le risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente necessarie al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento delle funzioni statali di regolamentazione e di controllo sui servizi idrici previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, prevedendo il loro trasferimento all'Autorita` di regolazione;
e) prevedere il trasferimento all'Autorita` di regolazione delle risorse strumen-
a)
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tali, finanziarie e di personale attualmente assegnate all'Autorita` per l'energia elettrica e il gas;
f) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'armonizzazione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale dell'Autorita` per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferito all'autorita` di regolazione;
g) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
h) prevedere che il trasferimento delle competenze all'Autorita` di regolazione avvenga con modalita` tali da garantire la continuita` dell'esercizio delle funzioni.
ART. 4.
(Autorita` di vigilanza e di controllo sugli
intermediari finanziari e sul mercato di
borsa).
1. Ai fini della presente legge sono Autorita` di vigilanza e di controllo sugli intermediari finanziari e sul mercato di borsa, di seguito denominate " Autorita` di vigilanza e di controllo ":
a) la Commissione nazionale per le societa` e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) l'Autorita` di vigilanza sugli intermediari finanziari, di cui al comma 2.
2. E` istituita l'Autorita` di vigilanza sugli intermediari finanziari, cui sono trasferite le competenze gia` attribuite:
a) alla Banca d'Italia, relativamente alle competenze ad essa attribuite ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico di cui al
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decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni;
c) alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
d) alla Commissione nazionale per le societa` e la borsa, relativamente alle funzioni in materia di vigilanza sugli intermediari finanziari, ai sensi degli articoli da 5 a 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3. Il Governo e` delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita` di vigilanza sugli intermediari finanziari, di cui al comma 2. Con il medesimo decreto e` altres` disciplinato il trasferimento alla predetta Autorita` delle risorse strumentali, finanziarie e di personale della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e della Commissione nazionale per le societa` e la borsa. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attualmente spettanti alla Banca d'Italia, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ed alla Commissione nazionale per le societa` e la borsa, ai sensi degli articoli da 5 a 12 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
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b) individuare le risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente necessarie alla Banca d'Italia per lo svolgi-mento delle competenze previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, prevedendo il loro trasferimento all'Autorita` di vigilanza sugli intermediari finanziari;
c) individuare le risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente necessarie alla Commissione nazionale per le societa` e la borsa per lo svolgimento delle competenze previste dagli articoli da 5 a 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo il loro trasferimento all'Autorita` di vigilanza sugli intermediari finanziari;
d) prevedere il trasferimento all'Autorita` di vigilanza sugli intermediari finanziari delle risorse strumentali, finanziarie e di personale attualmente assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'armonizzazione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del per-sonale della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione nazionale per le societa` e la borsa trasferito all'Autorita` di vigilanza sugli intermediari finanziari;
f) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g) prevedere che il trasferimento delle competenze all'Autorita` di vigilanza sugli intermediari finanziari avvenga con modalita` tali da garantire la continuita` dell'esercizio delle funzioni.
b)
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ART. 5.
(Composizione del collegio).
1. Ciascuna Autorita` di garanzia, di cui all'articolo 2, e` organo collegiale, composto dal presidente e da quattro membri, no-minati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente e` scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita` e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuare tra personalità dotate di alta e riconosciuta professionalita` nelle materie di competenza dell'Autorita` medesima.
2. L'Autorita` di regolazione, di cui all'articolo 3, e` organo collegiale, composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attivita` produttive, di concerto con il Ministro delle comunicazioni. I componenti dell'Autorita` sono scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita` nei settori di competenza dell'Autorita` medesima.
3. Ciascuna Autorita` di vigilanza e di controllo, di cui all'articolo 4, e` organo collegiale, composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti delle Autorita` sono scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita` nei settori di competenza delle Autorita` medesime.
4. Le designazioni del Governo relative alle nomine di cui ai commi 2 e 3 sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.
1.
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5. I componenti delle Autorita` sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro delle Autorita`, si procede alla sostituzione secondo le procedure ordinarie previste per la nomina dei componenti delle medesime Autorita`; il componente cos` no-minato resta in carica per un periodo di cinque anni e non puo` essere confermato.
6. Il curriculum dei componenti delle Autorita` e` pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in allegato al decreto di nomina.
7. Fatte salve le Autorita` di nuova istituzione e quanto previsto dai commi 8 e 9, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti delle Autorita` in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla data di scadenza del mandato dei componenti, l'Autorita` per le garanzie nell'informazione e` composta dai membri della commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, e presieduta dal presidente della medesima Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni.
9. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla data di scadenza del mandato dei componenti, l'Autorita` di regolazione e` composta dai membri dell'Autorita` per l'energia elettrica e il gas e dai membri della commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, e presieduta dal presidente dell'Autorita` per l'energia elettrica e il gas.
ART. 6.
(Stato giuridico ed economico dei componenti delle Autorita`).
1. Per tutta la durata dell'incarico i componenti delle Autorita` non possono
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esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita` professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, ne´ ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne´ avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle Autorita` medesime.
2. All'atto di accettazione della nomina i componenti delle Autorita` sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni, magistrati in attivita` di servizio o professori universitari di ruolo.
3. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico, i componenti delle Autorita` non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorita`, ne´ esercitarvi funzioni societarie. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di tale divieto e` punita con una sanzione pecuniaria compresa tra 25.000 e 250.000 euro.
4. Le indennità spettanti al presidente e ai componenti delle Autorita` sono pari all'80 per cento dei compensi spettanti al presidente e ai giudici della Corte costituzionale.
5. I componenti e i funzionari delle Autorita`, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
6. Con apposito regolamento, approvato dalla maggioranza dei componenti, le Autorita` adottano il proprio codice deontologico, che stabilisce le modalita` comportamentali dei componenti, dei dirigenti e del personale.
ART. 7.
(Organizzazione delle Autorita`).
1. Le Autorita` hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
2. Il Governo e` delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le disposizioni fonda-
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mentali comuni alle Autorita` in materia di organizzazione, contabilita` e trattamento giuridico ed economico del personale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l'organizzazione interna delle Autorita` e` basata sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; al funzionamento dei servizi e degli uffici di ciascuna Autorita` sovrintende il segretario generale, che e` nomi-nato dall'Autorita`, su proposta del presi-dente dell'Autorita` medesima, e resta in carica per un periodo di sette anni;
b) l'organizzazione interna assicura altres` che nell'esercizio delle funzioni di controllo e sanzionatorie vi sia separazione tra l'attivita` istruttoria, svolta dagli uffici, e l'attivita` decisoria, di competenza del collegio;
c) per provvedere alle spese di funzionamento di ciascuna Autorita` e` istituito nel bilancio dello Stato un fondo, iscritto in apposita unita` previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; al fondo affluiscono anche i contributi a carico degli utenti previsti dalle leggi istitutive delle Autorita`;
d) le Autorita` provvedono all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo di cui alla lettera c); il rendiconto della gestione e` soggetto al controllo della Corte dei conti;
e) alle dipendenze di ciascuna Autorita` e` posto un ufficio composto da per-sonale di ruolo, il cui organico iniziale e` stabilito dalla legge istitutiva delle singole Autorita` e puo` essere successivamente variato con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro e nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento;
a)
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al fine di favorire l'arricchimento e l'integrazione delle rispettive professionalita` sono previste opportune forme di mobilita` del personale tra le diverse Autorita`, nel rispetto delle specificità tecniche di ciascuna di esse;
f) l'accesso al ruolo organico di ciascuna Autorita` avviene per pubblico con-corso, le cui modalita` di svolgimento devono tenere conto delle competenze e delle caratteristiche dell'Autorita` medesima;
g) ciascuna Autorita` puo` inoltre avvalersi, entro i limiti e con le modalita` definiti dal decreto legislativo di:
1) un contingente di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; tale contingente non puo` in ogni caso essere superiore al 10 per cento dei dipendenti previsti dalla pianta organica dell'Autorita`;
2) personale specializzato ed esperti, assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato e sottoposti alle norme in materia di incompatibilita` previste dall'articolo 6;
h) i parametri di riferimento per la determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale e per l'ordinamento delle relative carriere sono individuati in maniera uniforme per le diverse Autorita`.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, ciascuna Autorita` adotta, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti e nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo decreto legislativo, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilita` generale dello Stato.
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ART. 8.
(Poteri regolamentari).
1. Le Autorita` adottano atti regolamentari per gli oggetti e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla rispettiva legge istitutiva e dalla presente legge.
2. Gli atti regolamentari delle Autorita` sono adottati, previo parere, per i profili di carattere tecnico-giuridico, del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Nel preambolo dei regolamenti delle Autorita` sono indicate la disposizione della presente legge e la corrispondente disposizione della legge istitutiva della sin-gola Autorita` sulla cui base il potere e` esercitato.
4. I regolamenti delle Autorita` sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorita`, e sono resi disponibili anche per via informatica. Ciascuna Autorita` redige annualmente una raccolta degli atti di cui al comma 1, nonche´ delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorita`. Di tale raccolta, che ha funzione notiziale, devono essere garantite adeguata pubblicita` e la disponibilita` per l'acquisizione in copia da parte di chiunque ne faccia richiesta.
ART. 9.
(Procedimenti generali).
1. I procedimenti volti all'adozione di atti regolamentari e generali delle Autorita`, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono garantire la partecipazione all'attivita` istruttoria di organismi che siano espressione degli operatori di settore e dei destinatari delle singole norme, nonche´ dei soggetti rappresentativi di interessi collettivi e diffusi. In particolare, l'adozione degli atti deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del
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procedimento, dalla diffusione di schemi e di versioni preliminari dell'atto da adottare al fine di acquisire osservazioni scritte, nonche´ dalla convocazione dei soggetti di cui al presente comma al fine di esaminare congiuntamente il contenuto degli schemi e le osservazioni presentate.
2. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorita` si ispirano al principio di proporzionalità inteso come principio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine e comportante il minore sacrificio degli interessi destinatari. Le Autorita` sottopongono a revisione periodica il contenuto degli atti di regolazione adottati al fine di adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato.
3. Le Autorita` disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo.
ART. 10.
(Procedimenti individuali).
1. Ai procedimenti volti all'emanazione di atti individuali delle Autorita` si applicano i princìpi sulla partecipazione al procedimento, sull'accesso agli atti amministrativi, sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio orale e della verbalizzazione.
3. L'organizzazione dei procedimenti di cui al comma 2 si conforma al principio della separazione tra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti.
4. Ai fini dello svolgimento delle attivita` istruttorie, le Autorita` possono effettuare ispezioni, nonche´ richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale facoltà e` estesa anche alle altre fasi dell'attivita` istituzio-
1.
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nale per l'Autorita` di vigilanza sugli intermediari finanziari, di cui all'articolo 4, comma 2.
5. Le Autorita` disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
ART. 11.
(Poteri sanzionatori).
1. Le Autorita` possono irrogare sanzioni amministrative, anche di carattere pecuniario, nei seguenti casi:
a) compimento di atti o di comportamenti in contrasto con la disciplina del settore di competenza;
b) inottemperanza o inosservanza dei propri provvedimenti da parte dei soggetti vigilati.
2. Le sanzioni irrogabili sono definite dalle leggi istitutive delle singole Autorita`
e sono irrogate secondo le modalita` stabilite dalle medesime Autorita` con propri regolamenti.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle Autorita` si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Capo I, sezioni I
e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni.
ART. 12.
(Norme sul controllo giurisdizionale:
delega al Governo).
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuove norme volte ad assicurare, in attuazione del principio di ragionevole durata dei processi sancito dall'articolo 111 della Costituzione, una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie de-volute alla competenza delle Autorita`, nel
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rispetto dei seguenti princìpi e criteri di-rettivi:
a) prevedere, in relazione alle controversie tra privati riguardanti l'applicazione di disposizioni che regolano il settore di competenza di ciascuna Autorita`, l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo modalita` e termini da definire con regolamenti delle singole Autorita` interessate;
b) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti delle Autorita` di garanzia consenta l'esperimento di un doppio grado di giudizio di merito, fermi restando, per l'individuazione del giudice competente, i criteri fissati dalle leggi istitutive, in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive tutelate;
c) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Autorita` di regolazione e delle Autorita` di vigilanza e di controllo avvenga con un unico grado di giudizio di merito e con riduzione dei relativi termini processuali, quando esso abbia ad oggetto un atto regolamentare e generale;
d) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Autorita` di regolazione e delle Autorita` di vigilanza e di controllo consenta l'esperimento di un doppio grado di giudizio di merito, quando esso abbia ad oggetto un atto individuale.
ART. 13.
(Rapporti istituzionali).
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, le Autorita` presentano alle Camere una relazione sui risultati dell'attivita` svolta nell'anno precedente e sul grado di efficienza ed efficacia della medesima attivita`.
2. Le Autorita` possono presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari attinenti la materia di loro competenza, ovvero alle modifiche legislative e regolamentari necessarie alla pro-
1.
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mozione della concorrenza e della efficace regolazione economica del mercato.
3. Le Autorita` collaborano con le Autorita` e con le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli Stati esteri, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle Autorita`, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.
5. La legge istitutiva stabilisce i casi e i modi in cui ciascuna Autorita`, nell'esercizio dei propri compiti, puo` avvalersi di organi delle pubbliche amministrazioni.
ART. 14.
(Indirizzi del Governo).
1. Il Governo, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, indica all'Autorita` di regolazione il quadro di riferimento e di sviluppo dei servizi di pubblica utilita` corrispondente agli interessi generali del Paese.
2. L'Autorita` di regolazione, in occasione della relazione annuale di cui all'articolo 13, comma 1, riferisce circa le modalita` con le quali ha tenuto conto degli indirizzi del Governo di cui al comma 1 del presente articolo.
ART. 15.
(Disposizioni finali).
1. L'Autorita` per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e` soppressa.
2. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono soppressi.
3. L'Autorita` per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), istituita
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dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, e` soppressa. Le competenze attribuite all'AIPA dal citato decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, sono trasferite ad una Agenzia istituita ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro per la funzione pubblica. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il regolamento indica, altres`, le disposizioni, anche di rango legislativo, da considerare abrogate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
4. L'Autorita` per la vigilanza sui lavori pubblici, istituita dagli articoli 4 e 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e` soppressa. Le competenze attribuite all'Autorita` per la vigilanza sui lavori pubblici dal citato articolo 4 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, sono trasferite ad una Agenzia istituita ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il regolamento indica, altres`, le disposizioni, anche di rango legislativo, da considerare abrogate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
5. L'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e` abrogato. I procedimenti in materia di concorrenza nel settore bancario aperti alla dati di entrata in vigore della presente legge presso la Banca d'Italia sono trasferiti all'Autorita` garante della concorrenza e del mercato.