(Discussione sulle linee generali - A.C. 1194)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ha chiesto l'ampliamento della discussione senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.
Avverto che la X Commissione (Attività produttive) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Tabacci, ha facoltà di svolgere la relazione.
BRUNO TABACCI, Relatore. Signor Presidente, il decreto-legge n. 192 del 2001 si compone di un unico articolo il cui testo tanto il Senato quanto la Commissione non hanno ritenuto di modificare.
Quanto ai contenuti, il comma 1 è essenzialmente diretto ad esplicitare i motivi che hanno indotto il Governo ad adottare il provvedimento d'urgenza e a precisare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
Quanto al primo profilo, il decreto-legge è finalizzato a salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione in corso nei settori dell'elettricità e del gas, fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale. A questo scopo vengono posti dei limiti all'esercizio del diritto di voto nelle deliberazioni assembleari delle società operanti nei settori predetti, qualora le relative azioni siano acquisite, per una quota superiore al 2 per cento, da soggetti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati.
Pertanto, il comma 2 dispone l'automatica sospensione del diritto di voto relativamente alle azioni acquistate in misura superiore al predetto limite del 2 per cento, precludendo altresì la possibilità di esercitare eventuali diritti di acquisto e di sottoscrizione a termine.
Il comma 1 prevede, inoltre, che le disposizioni del comma 2 si applichino anche nei casi in cui l'acquisto di una partecipazione superiore al 2 per cento avvenga in via indiretta o per interposta persona ovvero sia realizzata mediante OPA. Esso stabilisce, inoltre, che il limite del 2 per cento si riferisce, oltre che al singolo soggetto, anche al relativo gruppo di appartenenza.
L'ultimo periodo del comma amplia ulteriormente l'ambito di applicazione del comma 2, stabilendo che il limite concerne anche i casi di adesione ad accordi di voto o a patti parasociali anche indirettamente mediante società controllate, collegate, fiduciarie o per interposta persona.
Il comma 3 prevede che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applichino alle acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo scorsi, secondo le quali le imprese che ancora beneficiano di una situazione di monopolio nel mercato nazionale non devono potersi avvantaggiare indebitamente di tale situazione.
Il comma 4, infine, affida alla Consob, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, il compito di accertare il rispetto delle disposizioni recate dall'articolo, avvalendosi dei poteri e degli strumenti che le sono conferiti dalla normativa vigente.
In Italia è in corso nel settore elettrico un processo di liberalizzazione, seppur lento e difficile, che mira alla realizzazione di un mercato effettivamente concorrenziale.
Il decreto-legge n. 192 del 2001 era stato varato dal precedente Governo, con la sostanziale condivisione di tutte le forze politiche, al fine di evitare che un'azienda pubblica straniera, pressoché monopolista nel proprio mercato nazionale e non quotata nei mercati finanziari, potesse avvantaggiarsi di tale situazione per acquisire una posizione di rilievo nel mercato elettrico italiano in via di liberalizzazione.
Lo scopo condiviso del provvedimento, su cui peraltro non sono mancate talune perplessità a livello comunitario, era dunque quello di evitare asimmetrie di mercato ponendo in essere un meccanismo di difesa a fronte dell'azione espansiva di un'impresa pubblica straniera nella prospettiva di favorire un effettivo e non distorto processo di liberalizzazione a livello nazionale ed europeo. Recentemente, peraltro, la situazione ha conosciuto una significativa evoluzione rispetto a quella in essere al momento dell'emanazione del decreto-legge che - come è noto - è originato da un tentativo di scalata della società Electricité de France nei confronti di Montedison. EDF ha ceduto a FIAT una parte della propria partecipazione in Montedison in cambio di Fenice conferendo la restante parte ad una nuova società, Italenergia, costituita insieme a FIAT e ad altri soggetti finanziari e bancari. Questa nuova società ha quindi lanciato un'OPA su Montedison.
I punti nodali su cui si è soffermato il dibattito in Commissione sono i seguenti: il pericolo rappresentato dall'espansione di EDF nel mercato concorrenziale italiano, che aveva portato all'adozione del decreto-legge, sussiste ancora oppure è venuto meno? La manovra finanziaria posta in essere da EDF e FIAT poteva o no configurare un tentativo di elusione dell'intervento normativo che il Governo italiano aveva posto in essere con il decreto-legge? Il dibattito in Commissione ha, dunque, cercato di dare risposta a queste domande, nonché ad altre strettamente connesse e conseguenti. Qual è l'efficacia sostanziale delle norme del decreto-legge rispetto alla nuova situazione determinatasi? In altri termini, il decreto-legge è da ritenersi applicabile anche alla partecipazione di EDF in Italenergia, nonché ad eventuali patti di sindacato stipulati tra EDF e gli altri soci della nuova società? Quali strumenti, inoltre, si hanno a disposizione per evitare, anche in futuro, che la presenza di EDF nel mercato elettrico italiano possa comunque determinare effetti distorsivi della concorrenza? Vi era, infatti, il timore, da più parti condiviso, che alla luce della costituzione della nuova società e dell'OPA su Montedison i contenuti del decreto non fossero più pienamente validi ed in grado di conseguire gli obiettivi per i quali il provvedimento è stato emanato.
Sul punto, nel corso dell'esame in Commissione, particolarmente significativa è stata la chiara presa di posizione del Governo il cui rappresentante ha affermato che, pur in presenza di un mutato scenario, il decreto-legge esplica gli stessi effetti protettivi dispiegati originariamente. In presenza di tale assicurazione da parte di tutti i gruppi è emersa la volontà di pervenire sollecitamente alla conversione in legge del decreto. L'esigenza di non correre il rischio di una sua decadenza ha indotto tutti a non proporre modifiche al testo, ancorché migliorative rispetto a talune ambiguità di formulazione, nel presupposto che il decreto-legge sia comunque tuttora in grado di impedire che un soggetto straniero, monopolista nel suo mercato nazionale, possa, in condizioni di non reciprocità, avvantaggiarsi in qualunque modo nel processo di liberalizzazione in atto nel mercato elettrico italiano. Al riguardo vi è stata anche una specifica condizione posta dalla Commissione finanze che, nel suo parere sul provvedimento, ha chiesto che fosse assicurata la piena applicabilità delle disposizioni del decreto alle società partecipate da soggetti pubblici monopolisti. Tale condizione appare soddisfatta dall'attuale formulazione delle norme nel decreto, alla luce delle considerazioni svolte nel dibattito in Commissione.
La Commissione ha altresì valutato gli altri pareri intervenuti, tutti favorevoli rispetto al testo del provvedimento. In considerazione dell'urgenza di pervenire alla conversione del decreto-legge non si è ritenuto di recepire le significative condizioni poste dal Comitato per la legislazione in ordine alla chiarezza ed alla proprietà delle formulazioni, con riserva, peraltro, di un'ulteriore valutazione nel corso ed alla luce dell'andamento del dibattito in Assemblea.
Questo è quanto accaduto in Commissione fino a ieri. Ieri vi è stata l'audizione del ministro Marzano e, in quella sede, è stata formulata una dichiarazione la cui spiegazione può essere ricavata da quel che è accaduto qualche ora dopo. Nella serata di ieri, infatti, attraverso notizie di agenzia, poi riportate dai giornali di oggi, si è appreso che la quota della francese EDF in Italenergia, la società che detiene il 52 per cento di Montedison, è stata ridotta.
Quindi, siamo di fronte ad una scelta di autosterilizzazione, il che comporta automaticamente il riconoscimento della validità di tutta la discussione svoltasi in Commissione, perché se ci fossimo limitati a girare le pagine - in senso notarile, come hanno fatto al Senato - il problema non si sarebbe posto.
Il dibattito in Commissione ha evidenziato un'esigenza di fondo, cioè che attorno al tema della costituzione di Italenergia e della composizione del suo capitale si potesse aprire tutta una serie di interrogativi più che motivati. Il comunicato di ieri sera che autosterilizza la posizione di Electricité de France (EDF) - all'interno del capitale di Italenergia, nell'ambito del 2 per cento - supera da questo punto di vista il problema e lascia intendere - anche se il Governo dovrà, come ha assicurato il ministro Marzano, mettere in atto tutte quelle azioni dirette a controllare l'evoluzione delle cose - che la FIAT, in realtà, entra con responsabilità diretta nel campo dell'energia e si appresta a presentare un piano industriale; per cui, avendo ridotto la partecipazione di EDF ad una sola presenza di natura finanziaria, si assuma in toto la responsabilità di entrare in pieno nel comparto dell'energia.
Ma sarebbe bastato che la FIAT lanciasse da sola un'OPA su Montedison, a questo punto senza l'apporto dei francesi, per evitare tutto questo dibattito (non il dibattito sul decreto-legge, ma il dibattito collaterale).
Ora noi attendiamo che a questi annunci seguano dei fatti, però, mi pare che il nostro mestiere di legislatori sia stato svolto con assoluta puntualità e precisione. Vorrei dire con grande nettezza che, senza l'azione della Commissione, non sarebbe accaduto nulla; il fatto che sia avvenuto proprio ieri sera, qualche ora prima dell'inizio del dibattito in aula, dimostra che la nostra iniziativa è stata precisa, puntuale e ficcante.
Ora credo sia legittimo, non solo che in aula si apra un dibattito ampio, ma anche che vari gruppi si orientino a presentare uno o più ordini del giorno, al fine di accrescere la consapevolezza attorno alla questione che stiamo discutendo.
In conclusione, vorrei ribadire che la Camera non è chiamata ad esprimere un giudizio, positivo o negativo che sia, su una operazione finanziaria e industriale: compito del legislatore è, e deve essere, quello di porre le condizioni per un pieno dispiegarsi della concorrenza in un mercato in via di liberalizzazione, fissando le necessarie regole e facendo sì che esse siano sempre adeguate a conseguire il perseguimento di tale obiettivo.
Ovviamente, la piena applicazione di tale decreto-legge mette in capo alla Consob la responsabilità - sentita l'autorità garante della concorrenza del mercato - di accertare il rispetto delle disposizioni recate dall'articolo unico, avvalendosi dei poteri e degli strumenti che le sono conferiti dalla normativa vigente (la Consob e non altri).
Certo, si tratterà di accertare tempi, modi e successioni temporali in cui il complesso dell'operazione è avvenuta; ma a noi, a questo punto, tutto ciò non interessa più, perché ritengo sia materia della competenza specifica dell'autorità per le società e la Borsa ed, eventualmente, della magistratura, nel caso in cui ci siano responsabilità di altra natura.
In conclusione, al di là dello specifico provvedimento in esame, occorrerà riflettere sulla piena adeguatezza del vigente quadro normativo a consentire lo sviluppo di un mercato dell'offerta di energia elettrica adeguatamente articolato e, di conseguenza, realmente concorrenziale.
Al riguardo, potrà essere opportuno valutare in prospettiva se, ferma restando l'esigenza di procedere nei tempi e nei modi previsti dalla progressiva riduzione della quota detenuta dall'operatore principale, non possa rendersi necessaria anche l'introduzione nell'ordinamento di ulteriori disposizioni normative, che scongiurino l'affermarsi di nuove forme di eccessiva concentrazione dell'offerta e che garantiscano la possibilità di ingresso sul mercato ad una pluralità di investitori, tra loro indipendenti, di adeguata dimensione e competitività.